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Meta ha modificato le nuove condizioni di servizio destinate agli account aziendali delle proprie piattaforme, tra cui Facebook e Instagram, eliminando il riferimento esplicito all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale dalle finalità di utilizzo dei contenuti raccolti automaticamente. La revisione è intervenuta il 16 ottobre 2026, dopo le contestazioni sollevate dalla possibilità che l’azienda potesse acquisire materiale editoriale pubblicato su siti web esterni e utilizzarlo per sviluppare sistemi AI senza stipulare accordi di licenza separati con i titolari dei contenuti. Le nuove condizioni entreranno in vigore il 30 ottobre e riguarderanno le imprese che utilizzano i servizi commerciali dell’ecosistema Meta, comprese le organizzazioni giornalistiche che gestiscono pagine Facebook, profili Instagram, account Threads e canali WhatsApp. La modifica ha eliminato una formulazione particolarmente controversa, ma non ha cancellato l’autorizzazione alla raccolta automatizzata di informazioni dai siti associati agli account aziendali. Secondo gli esperti legali che hanno esaminato entrambe le versioni, la nuova formulazione continua a lasciare margini interpretativi significativi sull’estensione delle attività consentite e sull’eventuale impiego dei materiali acquisiti nello sviluppo di prodotti basati sull’intelligenza artificiale.

La questione è emersa il 15 ottobre, quando sono state analizzate le disposizioni contenute nella versione iniziale dei nuovi termini commerciali. Il testo autorizzava Meta, direttamente o attraverso soggetti incaricati, a utilizzare strumenti automatizzati come crawler, bot, spider e web scraper per accedere, indicizzare, memorizzare nella cache, analizzare e raccogliere contenuti da domini, pagine e indirizzi web associati ai prodotti o ai servizi degli utenti aziendali. L’autorizzazione comprendeva anche la possibilità di effettuare aggiornamenti periodici dei materiali acquisiti e di creare credenziali di prova per accedere alle risorse interessate. L’aspetto più controverso riguardava l’estensione della raccolta oltre i contenuti effettivamente pubblicati sulle piattaforme Meta. Un’organizzazione editoriale che gestisce una pagina Facebook, ad esempio, potrebbe rientrare nelle disposizioni anche per gli articoli presenti sul proprio sito internet, indipendentemente dal fatto che quei contenuti siano stati condivisi sulla piattaforma. La versione originaria prevedeva inoltre che i materiali raccolti potessero essere utilizzati per fornire, sviluppare, migliorare e addestrare prodotti e servizi Meta, oltre che per finalità di ricerca e manutenzione. La presenza esplicita del verbo inglese “train” aveva indotto diversi esperti di diritto digitale e proprietà intellettuale a ritenere che la clausola potesse essere interpretata come un’autorizzazione contrattuale all’utilizzo degli articoli giornalistici per l’addestramento dei modelli AI, senza una negoziazione individuale con gli editori.

Meta ha successivamente spiegato che l’aggiornamento era stato concepito per riunire in un unico documento disposizioni già presenti in differenti condizioni contrattuali. In particolare, l’azienda ha richiamato le precedenti regole relative agli strumenti di intelligenza artificiale generativa destinati alla creazione e all’ottimizzazione delle inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, il trasferimento delle disposizioni dai termini specifici per le funzionalità pubblicitarie AI alle condizioni commerciali generali introduce una differenza sostanziale nell’ambito di applicazione. In precedenza, le autorizzazioni alla raccolta erano collegate a uno scenario circoscritto, nel quale i contenuti di un sito potevano essere utilizzati per ottimizzare gli annunci dell’inserzionista. La nuova formulazione riguarda invece una gamma più ampia di prodotti pubblicitari e servizi commerciali, senza limitare necessariamente l’acquisizione delle informazioni alla singola attività di ottimizzazione pubblicitaria. Dopo le contestazioni, il 16 ottobre Meta ha pubblicato una versione rivista eliminando il riferimento all’addestramento e restringendo formalmente le finalità dichiarate ai prodotti pubblicitari e commerciali. La società ha sostenuto che la modifica chiarisce l’ambito delle autorizzazioni precedenti e non introduce nuovi diritti di acquisizione dei contenuti editoriali.

Le modifiche non hanno però soddisfatto gli esperti legali consultati. Matt Topic, avvocato specializzato in media e proprietà intellettuale presso Loevy & Loevy, ha osservato che la possibilità di utilizzare i contenuti raccolti per sviluppare prodotti commerciali rimane sufficientemente ampia da comprendere, almeno sul piano interpretativo, anche prodotti aziendali basati sull’intelligenza artificiale. Il problema deriva dal fatto che la rimozione della parola “train” non equivale necessariamente a un’esclusione espressa dell’addestramento da tutte le attività riconducibili allo sviluppo di prodotti. James Grimmelmann, professore di diritto digitale alla Cornell Law School, ha sollevato un’obiezione analoga, evidenziando che la nuova formulazione non limita in maniera sostanziale la categoria dei siti associati ai prodotti o ai servizi di un account aziendale. La disposizione potrebbe pertanto continuare a comprendere interi siti editoriali, anziché soltanto le pagine o i materiali condivisi direttamente attraverso gli strumenti commerciali Meta. Gli esperti hanno inoltre distinto la portata contrattuale delle autorizzazioni dalla loro effettiva validità giuridica: l’inserimento di una clausola nei termini di servizio non determina automaticamente la legittimità di qualsiasi impiego dei contenuti, soprattutto quando possono entrare in gioco diritti d’autore, normative sulla concorrenza e altri limiti previsti dall’ordinamento applicabile.

Un ulteriore elemento di controversia riguarda i meccanismi attraverso cui i gestori dei siti possono impedire l’accesso agli strumenti automatizzati. Meta ha dichiarato che continuerà a rispettare le preferenze espresse dagli operatori mediante il file robots.txt, utilizzato dai siti web per comunicare ai crawler quali risorse possono essere visitate o escluse dalla scansione. La società ha sostenuto che le nuove condizioni non modificano le modalità tecniche di raccolta e non attribuiscono autorizzazioni capaci di prevalere sulle preferenze espresse attraverso questi file. Tuttavia, l’impegno a rispettare robots.txt non è stato inserito esplicitamente nel testo contrattuale aggiornato. Benjamin Sobel, professore di diritto presso l’Università del Wisconsin, ha evidenziato che robots.txt rappresenta principalmente uno strumento per comunicare istruzioni ai sistemi automatici e non costituisce, di per sé, un meccanismo giuridicamente vincolante per impedire ogni forma di accesso. L’assenza di una clausola che riconosca espressamente queste limitazioni lascia quindi aperta la questione del rapporto tra le preferenze tecniche dei gestori e le autorizzazioni previste dalle condizioni commerciali. Nella versione originaria, inoltre, figurava la possibilità per Meta di creare credenziali di prova, elemento che aveva sollevato ulteriori interrogativi sull’accesso a contenuti disponibili soltanto agli utenti registrati.

La controversia coinvolge direttamente anche le modalità attraverso cui gli editori mantengono i rapporti con il pubblico. Le nuove condizioni non prevedono un’opzione specifica per rifiutare le autorizzazioni alla raccolta automatizzata continuando a utilizzare normalmente i servizi commerciali interessati. Gli operatori che non intendono accettarle devono interrompere l’accesso o l’utilizzo dei prodotti Meta per finalità aziendali o commerciali. Per le organizzazioni giornalistiche, che spesso utilizzano Facebook, Instagram e WhatsApp per distribuire notizie, raggiungere i lettori e mantenere la visibilità delle proprie pubblicazioni, questa impostazione introduce una scelta particolarmente problematica. L’adesione a servizi necessari per comunicare con il pubblico viene infatti collegata all’accettazione di clausole che riguardano potenzialmente anche materiali pubblicati al di fuori di quelle piattaforme. Gli esperti hanno richiamato il concetto di tying, o vendita abbinata, utilizzato nel diritto della concorrenza per descrivere situazioni nelle quali l’accesso a un prodotto o servizio viene condizionato all’accettazione di ulteriori obblighi. Nel caso di Meta, resta da accertare se tale collegamento possa configurare una violazione delle normative antitrust applicabili.

Le associazioni rappresentative dell’industria editoriale hanno contestato pubblicamente le nuove condizioni, chiedendo interventi prima della loro entrata in vigore. Negli Stati Uniti, la News/Media Alliance, attraverso la presidente e amministratrice delegata Danielle Coffey, ha criticato la scelta di subordinare l’accesso ai servizi commerciali all’accettazione delle autorizzazioni alla raccolta dei contenuti, chiedendo di impedirne l’applicazione prevista per il 30 ottobre. Nel Regno Unito, la News Media Association ha sollecitato l’intervento del governo e delle autorità di regolamentazione, sostenendo che le disposizioni potrebbero consentire un’acquisizione eccessivamente estesa dei materiali prodotti dagli editori e dalle imprese. L’European Publishers Council ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti dell’Unione Europea e alla Commissione europea per chiedere un esame urgente delle nuove condizioni, con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore, all’equità delle clausole contrattuali e al possibile abuso del potere di mercato. Le richieste riflettono la preoccupazione che l’utilizzo di infrastrutture digitali fondamentali per la distribuzione delle notizie possa comportare il riconoscimento di autorizzazioni molto ampie sui contenuti editoriali esterni, senza un accordo economico separato.

La revisione del 16 ottobre ha quindi modificato le finalità di utilizzo dichiarate da Meta, ma ha lasciato invariato il nucleo della disposizione che consente l’accesso automatizzato ai siti associati agli account aziendali. La distinzione tra raccolta, sviluppo dei prodotti e addestramento dei modelli rimane centrale per determinare quali attività siano effettivamente autorizzate e quali richiedano invece ulteriori basi giuridiche o accordi con i titolari dei contenuti. Alla data del 18 ottobre 2026, le nuove condizioni non sono ancora entrate in vigore e le contestazioni delle associazioni editoriali non hanno determinato una sospensione annunciata della loro applicazione. Il 30 ottobre rimane pertanto la data prevista per l’entrata in vigore delle disposizioni, mentre resta aperta la questione della loro interpretazione e della compatibilità con la disciplina sul diritto d’autore e sulla concorrenza.

Questo articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI)

Di Fantasy