Una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo contiene nel corpo del provvedimento un passaggio riconducibile chiaramente all’output di un assistente di intelligenza artificiale generativa. Si tratta della sentenza n. 981/2026, depositata il 17 febbraio dalla Sezione 11, nella quale tra la ricostruzione dei fatti e i motivi della decisione compare una frase di servizio tipica di un chatbot, con cui il sistema dichiara di avere eliminato duplicazioni, snellito parti ridondanti e riorganizzato il testo prima di restituirlo in una forma pronta per essere inserita nella sentenza. La presenza di questo passaggio dimostra che almeno una parte del documento è stata sottoposta a un sistema generativo e successivamente copiata nel provvedimento senza eliminare completamente le istruzioni o i commenti prodotti dallo strumento.
Il caso non dimostra però, da solo, che l’intelligenza artificiale abbia determinato l’esito della controversia o sostituito il giudice nella decisione. La stessa formulazione rimasta nel testo suggerisce infatti che il sistema possa essere stato utilizzato per riorganizzare o riscrivere una bozza già predisposta, intervenendo sulla forma e sulla struttura argomentativa piuttosto che sulla scelta della soluzione giuridica. Nel provvedimento l’AI fa riferimento, tra l’altro, a una sistemazione della parte finale coerente con la compensazione delle spese, circostanza compatibile con l’ipotesi che l’esito fosse già stato deciso prima della rielaborazione automatica. Il problema più evidente riguarda quindi la mancata revisione finale del documento, perché una frase estranea al linguaggio giudiziario è rimasta nel testo definitivo insieme ad altri elementi di scarsa rifinitura, tra cui refusi, passaggi poco chiari e una ricostruzione numerica non sempre lineare.
L’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria non è vietato dalla legge italiana, ma è sottoposto a limiti precisi. L’articolo 15 della legge 132/2025 stabilisce che, quando vengono utilizzati sistemi di AI nell’attività giudiziaria, devono restare comunque riservate al magistrato le decisioni relative all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti. L’AI può quindi essere utilizzata come strumento di supporto per attività come organizzazione, sintesi, ricerca o riformulazione del testo, ma la decisione deve essere effettivamente verificata e fatta propria dal magistrato che la sottoscrive. Nel caso palermitano, la frase residua non basta a dimostrare una violazione dell’articolo 15, ma rende evidente che il controllo finale dell’output non è stato completo.
Nel merito, la Corte ha rigettato un ricorso relativo a un preavviso di fermo amministrativo, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui la sproporzione tra il valore del credito e quello del bene sottoposto a fermo non incide necessariamente sulla legittimità della misura e valutando anche i principi di proporzionalità. L’esito non presenta quindi, di per sé, caratteristiche anomale riconducibili all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il caso riguarda soprattutto il processo di redazione e revisione della sentenza e mostra in maniera molto concreta la differenza tra l’uso dell’AI come strumento di supporto e la necessità di mantenere un controllo umano effettivo sul contenuto finale del provvedimento.
Questo articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI)
