Il 4 novembre 2026 l’avvocato generale Maciej Szpunar della Corte di giustizia dell’Unione europea ha espresso un parere riguardante le condizioni nelle quali un sistema di intelligenza artificiale generativa può utilizzare contenuti giornalistici protetti dal diritto d’autore per elaborare le risposte fornite agli utenti. La questione nasce da una controversia avviata dall’editore digitale ungherese Like Company nei confronti di Google, relativa al funzionamento di Gemini e alla possibile riproduzione non autorizzata di contenuti editoriali. L’editore sostiene che, tra giugno 2023 e maggio 2024, Google abbia utilizzato propri materiali giornalistici nell’addestramento dei modelli e abbia successivamente riprodotto parti delle pubblicazioni nelle risposte generate dal chatbot. Il giudice ungherese ha richiesto alla Corte di giustizia un’interpretazione delle disposizioni europee applicabili, con particolare attenzione alla distinzione tra l’utilizzo delle opere nella fase di addestramento e il loro impiego durante la produzione delle risposte rivolte agli utenti.
Il parere distingue due attività tecnicamente e giuridicamente differenti. La prima riguarda l’analisi di contenuti protetti durante l’addestramento dei modelli linguistici, che può rientrare, al ricorrere delle condizioni previste, nelle eccezioni europee relative all’estrazione di testo e dati, comunemente indicate come text and data mining. La seconda riguarda invece l’eventuale riproduzione di elementi protetti all’interno delle risposte generate dal sistema. Secondo l’interpretazione proposta, il fatto che un determinato utilizzo dei materiali possa beneficiare di un’eccezione durante l’addestramento non comporta automaticamente che ogni successiva riproduzione degli stessi contenuti sia lecita. La valutazione deve considerare la natura delle informazioni presentate all’utente, le modalità attraverso le quali sono state ottenute e il grado di corrispondenza tra il testo generato e l’espressione originale dell’opera. L’avvocato generale ha inoltre precisato che, nel procedimento esaminato, non risultava dimostrato che Google avesse effettivamente utilizzato gli specifici contenuti di Like Company per addestrare Gemini.
Un aspetto centrale riguarda la distinzione tra fatti e forma espressiva. Il diritto d’autore europeo non attribuisce agli editori un monopolio sulle informazioni fattuali contenute nelle pubblicazioni giornalistiche, ma protegge gli elementi originali attraverso i quali tali informazioni vengono organizzate e presentate. Un sistema AI può pertanto riferire fatti e notizie senza che questa attività costituisca automaticamente una riproduzione illecita. Una situazione differente si verifica quando la risposta ricostruisce porzioni riconoscibili del testo originale, ne conserva la specifica struttura espressiva oppure riproduce contenuti protetti in misura tale da sostituirsi alla consultazione della pubblicazione. Il parere considera inoltre le condizioni nelle quali un chatbot possa ottenere materiali superando barriere tecniche o limitazioni di accesso predisposte dagli editori, comprese quelle relative ai contenuti disponibili soltanto mediante abbonamento. In questi casi, la possibilità di riprodurre le informazioni all’interno di una risposta deve essere esaminata tenendo conto dei diritti riconosciuti ai titolari delle opere e delle eccezioni eventualmente applicabili.
L’interpretazione proposta assume particolare rilievo per i servizi che combinano ricerca di informazioni, accesso alle pubblicazioni online e generazione automatica delle risposte. Un sistema conversazionale può infatti presentare un contenuto informativo molto esteso senza richiedere all’utente di visitare direttamente la pagina dalla quale provengono le informazioni. La questione giuridica non consiste tuttavia nel semplice fatto che l’utente non apra il sito dell’editore, ma nell’eventuale utilizzo di elementi protetti del contenuto originale. Anche una sintesi non autorizzata deve quindi essere valutata concretamente, distinguendo la rielaborazione di fatti non protetti dalla riproduzione di espressioni originali soggette a tutela. L’orientamento dell’avvocato generale richiama la necessità di considerare separatamente l’accesso ai dati, la loro elaborazione e la successiva comunicazione agli utenti, evitando di ricondurre tutte queste attività a un’unica autorizzazione generale derivante dall’utilizzo dei contenuti durante l’addestramento.
Le conclusioni dell’avvocato generale non costituiscono una sentenza e non producono direttamente un obbligo giuridico vincolante. La Corte di giustizia dovrà pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del diritto europeo sottoposte dal giudice nazionale, mentre la decisione sulla controversia concreta spetterà al tribunale ungherese, sulla base dei fatti accertati e dei criteri giuridici definiti. Il parere non stabilisce quindi un divieto generale di riassumere notizie attraverso l’intelligenza artificiale, né considera automaticamente illecita ogni risposta che utilizzi informazioni provenienti da una pubblicazione giornalistica. Introduce piuttosto una distinzione tra l’utilizzo di fatti e la riproduzione di contenuti espressivi protetti, oltre a evidenziare che le eccezioni applicabili alle attività di addestramento non possono essere automaticamente estese a ogni successivo impiego dei materiali. La futura pronuncia potrà contribuire a definire il quadro giuridico europeo relativo ai servizi di ricerca conversazionale, ai sistemi di sintesi automatica e ai rapporti tra fornitori di intelligenza artificiale ed editori digitali.
Questo articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI)
