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Giusy Ferreri ha depositato una pratica ufficiale all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per registrare la propria voce come marchio sonoro, con l’obiettivo esplicito di tutelarsi dall’uso non autorizzato della propria identità vocale da parte di sistemi di intelligenza artificiale generativa. La mossa segue di poche settimane quella di Taylor Swift, che il 24 aprile 2026 aveva depositato tre domande di marchio al United States Patent and Trademark Office (USPTO) tramite la sua società di gestione dei diritti TAS Rights Management: due sound mark comprendenti frasi registrate nella sua voce — rispettivamente “Hey, it’s Taylor Swift” e “Hey, it’s Taylor” — e un marchio figurativo che riproduce la sua immagine sul palco. Il percorso aperto da Swift aveva a sua volta seguito quello di Matthew McConaughey, che a gennaio 2026 aveva ottenuto dall’USPTO otto marchi registrati, tra cui un sound mark del suo celebre catchphrase “Alright, alright, alright”, nell’ambito di una strategia di protezione dell’identità contro la replicazione non consensuale.

Il meccanismo giuridico a cui queste iniziative fanno ricorso — la registrazione di marchi sonori come strumento di difesa contro la clonazione vocale — è relativamente nuovo e, sul piano pratico, ancora in gran parte non testato davanti ai tribunali. Per comprendere cosa significhi e cosa non significhi registrare la propria voce come marchio, è necessario partire da cosa un marchio sonoro effettivamente protegge. Un sound mark non tutela la voce in astratto, intesa come l’insieme dei parametri acustici che caratterizzano un timbro — frequenza fondamentale, formanti, inviluppo spettrale, vibrato, pattern prosodici — ma uno specifico file audio che funge da indicatore di origine, nel senso trademark del termine: una registrazione concreta e delimitata che il pubblico associa a una fonte determinata. Questo significa che Taylor Swift non ha registrato “la sua voce” come proprietà intellettuale in termini generali, ma due specifiche clip audio di se stessa che pronuncia due frasi precise in contesti commerciali documentati e datati. La protezione si estende a quelle clip, non al timbro vocale come parametro biometrico.

La distinzione è rilevante proprio nel contesto della clonazione vocale con IA. I sistemi moderni di voice cloning — come quelli alla base di prodotti come ElevenLabs, Resemble AI o i modelli di sintesi vocale di ultima generazione — non replicano una clip registrata: clonano il timbro, la prosodia e le caratteristiche fonetiche di un artista addestrando modelli su campioni audio esistenti. Il risultato è un sistema in grado di generare sintesi vocale che “suona come” l’artista su qualsiasi testo, senza copiare nessuna delle registrazioni registrate come marchio. Questo è esattamente il vuoto che la registrazione del marchio sonoro, da sola, non colma: se un’IA produce una voce sintetica che imita il timbro di Giusy Ferreri senza riprodurre nessuna clip specifica depositata all’EUIPO, la tutela del marchio sonoro non è direttamente azionabile come causa primaria.

Il valore della strategia è però diverso da quello che appare in superficie. Come ha spiegato l’avvocato di Swift Josh Gerben, i marchi sono “specificamente progettati per proteggere l’artista dalle minacce poste dall’intelligenza artificiale” non in modo diretto e univoco, ma come layer aggiuntivo di protezione all’interno di una strategia legale a più livelli. I marchi sonori si aggiungono — senza sostituire — ai diritti d’autore, ai diritti della personalità (right of publicity nel sistema statunitense, diritti della persona nel sistema europeo), ai diritti connessi sulle interpretazioni artistiche, e alle protezioni che l’AI Act europeo introduce in materia di contenuti sintetici. In particolare, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689) impone ai fornitori di sistemi che generano audio, video o testo sintetico obblighi di trasparenza sull’origine artificiale del contenuto, con applicazione estesa anche ai deployer nei casi che coinvolgono deepfake. Questa normativa non attribuisce un diritto proprietario sulla voce, ma crea una serie di obblighi il cui inadempimento può essere contestato in parallelo rispetto alle azioni per violazione di marchio o dei diritti della personalità.

Nell’ambito europeo, l’EUIPO accetta la registrazione di marchi sonori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (EUTMR), a condizione che il suono sia rappresentabile graficamente come file audio e soddisfi i criteri di distintività — vale a dire che il pubblico di riferimento lo associa a una specifica origine commerciale. La voce di un artista sufficientemente noto, registrata in un contesto identificativo preciso, può soddisfare questo criterio. Il marchio depositato all’EUIPO ha validità in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di depositi nazionali separati, affiancandosi ai diritti di proprietà intellettuale nazionali e alle normative internazionali in materia.

Sul piano più ampio, la strategia di registrazione del marchio vocale risponde a una lacuna strutturale del diritto della proprietà intellettuale di fronte alle tecnologie di clonazione generativa. Il diritto d’autore protegge opere specifiche — una registrazione fonografica, una composizione — ma non l’identità vocale di un interprete considerata in quanto tale. I diritti della personalità proteggono dall’uso commerciale non autorizzato dell’identità di una persona, ma variano significativamente da ordinamento a ordinamento e non sono sempre immediatamente azionabili senza un danno economico dimostrabile. Negli Stati Uniti, solo alcuni stati — il Tennessee è stato il primo nel 2024, seguito da Arkansas, Montana, Pennsylvania e Utah nel 2025 — hanno adottato legislazione che include esplicitamente la voce tra i diritti di proprietà protetti contro la replicazione non consensuale. A livello federale, il NO FAKES Act è ancora in fase di iter legislativo. In questo quadro frammentato, la registrazione di marchi sonori rappresenta un modo per costruire una massa critica di diritti documentati e verificabili su un asset identitario — la voce come brand signal — che i tribunali stanno ancora imparando a qualificare.

Come ha sintetizzato l’avvocato di Ferreri Marco Mastracci, la voce è oggi un “asset immateriale con un valore economico, artistico e comunicativo enorme”, e la sua registrazione come marchio sonoro è “una frontiera moderna della protezione dei diritti della personalità e del branding artistico”. Non è una soluzione definitiva al problema della clonazione vocale con IA, e l’avvocata specializzata in proprietà intellettuale dell’Università Northeastern Priya Patel ha ricordato che anche se le domande di marchio non dovessero superare il vaglio degli uffici, il solo fatto che artisti di questo profilo le depositino invia un segnale forte a chi intende produrre imitazioni sintetiche e solleva la consapevolezza pubblica sulla posta in gioco. La registrazione del marchio è, in questa fase, tanto un atto legale quanto un atto politico: un modo di dichiarare che la propria voce è una proprietà, e che la tecnologia che la replica senza consenso viola qualcosa che merita tutela.

Di Fantasy