La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23006 depositata il 22 giugno 2026, ha definito le conseguenze processuali della citazione, in un ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati e riconducibili a un fenomeno di “allucinazione informatica”. La decisione riguarda il rapporto tra strumenti di intelligenza artificiale generativa, redazione degli atti difensivi e responsabilità professionale del difensore che sottoscrive il ricorso.
Il caso nasce nell’ambito di un’impugnazione dichiarata inammissibile. Nel ricorso erano stati richiamati precedenti presentati come pronunce della Corte di Cassazione, ma non reperibili e non corrispondenti a decisioni realmente emesse. La Corte ha qualificato questa circostanza non come una semplice debolezza argomentativa o come un errore marginale nella selezione delle fonti, ma come un elemento rilevante per valutare il grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
La sentenza collega espressamente l’inserimento di massime inesistenti alla possibile produzione automatica di contenuti da parte di sistemi di IA. Il punto centrale, tuttavia, non è il divieto di utilizzare modelli generativi per attività di supporto alla ricerca, alla sintesi o alla stesura di bozze. La Cassazione chiarisce che l’uso di questi strumenti non trasferisce né attenua l’obbligo del professionista di controllare il contenuto dell’atto, verificare l’esistenza delle fonti richiamate e accertarne pertinenza, correttezza e coerenza rispetto ai motivi di ricorso.
Il controllo richiesto non può ridursi alla sola plausibilità formale della citazione. Un precedente generato artificialmente può riportare numeri di sentenza verosimili, indicazioni di sezioni giudicanti, riferimenti normativi coerenti con la materia e massime linguisticamente compatibili con il lessico giuridico. Proprio questa capacità di produrre testi credibili rende necessaria la verifica diretta attraverso banche dati affidabili, archivi della giurisprudenza, provvedimenti ufficiali e fonti documentali consultabili. In ambito processuale, una citazione non verificata può alterare il contraddittorio, costringere la controparte e il giudice a confrontarsi con argomenti privi di base reale e rendere più complesso il vaglio di legittimità.
La Corte considera la presenza di precedenti inventati o alterati un indice di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Tale valutazione incide sull’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte risulta in colpa. Nella sentenza n. 23006/2026, la gravità della mancata verifica delle fonti ha giustificato l’aumento della sanzione pecuniaria rispetto al livello minimo.
La decisione stabilisce quindi una distinzione operativa precisa tra uso assistito e uso acritico dell’intelligenza artificiale. Un sistema generativo può essere impiegato per riorganizzare informazioni, proporre formulazioni, individuare piste di ricerca o predisporre una prima struttura del testo, ma non può essere trattato come una fonte autonoma di diritto né come un archivio affidabile di giurisprudenza. La responsabilità dell’atto resta in capo a chi lo deposita, indipendentemente dal fatto che la bozza sia stata elaborata personalmente, con il supporto di collaboratori o mediante un software basato su IA.
La sentenza della Cassazione inserisce così l’affidabilità delle fonti tra i requisiti sostanziali dell’uso professionale dell’intelligenza artificiale nel contenzioso. Per studi legali, consulenti e uffici che utilizzano strumenti generativi, la conseguenza pratica è la necessità di adottare procedure di verifica documentale prima del deposito: controllo del numero e della data della pronuncia, reperimento del testo integrale, verifica della massima, confronto con il caso trattato e conferma dell’effettiva rilevanza del precedente rispetto al motivo di impugnazione.
