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La possibilità di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale nella preparazione e nella redazione dei provvedimenti giudiziari è stata sollevata davanti alla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di una controversia tra alcuni privati e la Città Metropolitana di Catania. La vicenda processuale prende origine da una sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Catania nel 2021, successivamente impugnata davanti alla Suprema Corte. Contemporaneamente, i ricorrenti hanno avviato un giudizio di revocazione contro la stessa decisione, concluso con una seconda sentenza della Corte d’appello nel 2025, anch’essa oggetto di ricorso per Cassazione. La presenza di due procedimenti strettamente collegati ha determinato la richiesta di riunione dei ricorsi, alla quale i ricorrenti hanno affiancato una questione riguardante l’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria. In particolare, è stata prospettata l’opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite il problema dell’utilizzo di questi strumenti nella predisposizione delle decisioni, comprese le attività preparatorie che precedono la formulazione del testo definitivo.

Con l’ordinanza n. 27957 del 2026, la Prima Sezione civile non ha stabilito se e a quali condizioni un magistrato possa utilizzare l’intelligenza artificiale nella redazione di una sentenza, né ha disposto l’immediata rimessione della questione alle Sezioni Unite. Il provvedimento affronta preliminarmente il rapporto processuale tra i due ricorsi, riconoscendo la necessità di trattarli congiuntamente in ragione della stretta connessione tra la decisione originaria e quella successivamente emessa nel giudizio di revocazione. A questo scopo la Cassazione richiama l’articolo 335 del Codice di procedura civile, relativo alla riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, ritenendone applicabile la disciplina in via analogica anche a due decisioni differenti ma funzionalmente collegate. La causa viene pertanto rinviata a nuovo ruolo per consentire la riunione dei procedimenti, mentre la valutazione della richiesta riguardante l’intelligenza artificiale resta riservata a una fase successiva.

La questione sollevata dai ricorrenti riguarda una distinzione particolarmente rilevante nell’organizzazione dell’attività giudiziaria: quella tra l’utilizzo di strumenti informatici per predisporre analisi, minute e bozze e l’esercizio della funzione decisionale, che rimane attribuita al magistrato. L’impiego di modelli generativi nella preparazione di documenti giudiziari introduce interrogativi sulla verificabilità delle informazioni elaborate, sulla riconoscibilità dei contenuti prodotti automaticamente e sulla responsabilità del giudice rispetto alla motivazione del provvedimento. Si tratta tuttavia di aspetti che l’ordinanza non ha ancora esaminato nel merito. Non risulta infatti accertato, nell’ambito del provvedimento, un effettivo utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei magistrati coinvolti. La decisione della Cassazione assume quindi un significato strettamente processuale: dispone la riunione dei ricorsi e rinvia l’eventuale approfondimento della questione tecnologica, senza introdurre al momento un orientamento giurisprudenziale definitivo sull’utilizzo dell’AI nella redazione delle sentenze.

Questo articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI)

Di Fantasy