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L’avvento e la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta producendo effetti sempre più profondi sul mondo del lavoro, non soltanto nella semplificazione o automazione di compiti ripetitivi, ma anche nei criteri con cui vengono definite le attività riconosciute come lavoro ai fini previdenziali. Il dibattito giuridico e normativo attorno alla questione dei contributi pensionistici per attività svolte con il supporto di agenti intelligenti riflette la necessità di aggiornare un sistema di welfare concepito per un mercato del lavoro tradizionale, in cui la produttività dipendeva esclusivamente dal contributo umano e non da sistemi tecnologici autonomi.

La normativa previdenziale italiana, come in molti altri ordinamenti, lega l’acquisizione dei contributi pensionistici alla percezione di un reddito da lavoro dipendente o autonomo, inquadrando tale reddito come il corrispettivo per ore lavorate, mansioni svolte e responsabilità assunte. Finora, l’utilizzo di strumenti digitali, software o automazione non ha messo in discussione i criteri di contribuzione: il lavoratore percepisce un compenso per la propria prestazione, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per eseguirla. Tuttavia, con l’integrazione di agenti di intelligenza artificiale in molte attività professionali – dalla redazione di contenuti, alla preparazione di report, all’assistenza clienti o alla gestione amministrativa – emerge la questione se e come la produttività aumentata dall’AI debba influire sul calcolo dei contributi previdenziali.

Uno dei nodi centrali di questa discussione riguarda l’attribuzione del valore produttivo effettivo. Quando un professionista utilizza un agente AI per accelerare processi o migliorare l’efficienza del proprio lavoro, la prestazione complessiva che viene remunerata deriva da una combinazione di capitale umano e potenza di calcolo algoritmico. In questo scenario, porsi la domanda “l’IA fa lavorare al posto mio?” non è semplicistico: gli algoritmi eseguono funzioni che un tempo avrebbero richiesto molte ore di lavoro manuale, ma l’orientamento, il controllo, la supervisione e la decisione finale restano in capo alla persona fisica. Da un punto di vista tecnico, gli agenti di intelligenza artificiale sono sistemi di software avanzati, dotati di modelli di apprendimento automatico che elaborano grandi quantità di dati, riconoscono pattern e generano output che rispondono a comandi o a obiettivi specifici. Tuttavia, questi sistemi non sono titolari di diritti, non possiedono personalità giuridica e non possono essere considerati come entità lavorative autonome — almeno con l’attuale assetto normativo.

La questione dei contributi previdenziali nei lavori coadiuvati dall’AI si intreccia quindi con considerazioni di diritto del lavoro, giuslavoristiche e di politica sociale. In Italia, come in altri paesi europei, la definizione di reddito da lavoro dipendente o autonomo richiede che l’attività svolta generi effettivamente un valore economico percepito. Nel caso in cui l’incremento di produttività sia sostanzialmente dovuto all’impiego di agenti intelligenti, si pone il problema di capire quale parte di quel valore sia attribuibile al contributo umano, su cui devono essere calcolati e versati i contributi, e quale parte sia un effetto indiretto della tecnologia. Senza una chiara distinzione normativa tra questi elementi, il rischio è che si creino disparità tra lavoratori simili, a seconda del livello di automazione utilizzato.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’inquadramento delle attività miste, ossia quelle in cui l’output finale è il risultato di una collaborazione stretta tra l’essere umano e un agente di intelligenza artificiale. In ambiti come il copywriting, la consulenza legale o finanziaria, il marketing digitale o lo sviluppo software, strumenti di generazione automatica basati su modelli di linguaggio e modelli multimodali di IA effettuano granularmente compiti che potenziano l’efficienza del professionista. In termini previdenziali, se il compenso percepito è legato alla consegna di un prodotto o servizio che è stato parzialmente generato da un algoritmo, la contribuzione potrebbe essere calcolata esclusivamente sul reddito complessivo percepito dal lavoratore, indipendentemente dall’uso di tecnologia. Ma questa impostazione non coglie appieno la trasformazione in corso, perché non distingue tra lavoro umano e automazione intelligente.

Il tema diventa ancora più complesso se si considera il potenziale futuro dell’automazione totale di alcune categorie di lavoro. Se un agente di intelligenza artificiale diventasse in grado di eseguire autonomamente quasi tutte le fasi di una prestazione professionale, lasciando all’operatore umano soltanto compiti marginali di supervisione o correzione, la tradizionale definizione di prestazione lavorativa rischierebbe di apparire obsoleta. In uno scenario tale, la contribuzione previdenziale potrebbe basarsi su criteri alternativi, come una quota del valore aggiunto generato dall’uso di sistemi AI, piuttosto che sul tempo effettivo dedicato dal lavoratore umano.

Le recenti discussioni normative in Italia affrontano queste questioni nel contesto più ampio della riforma del lavoro e della previdenza sociale, in cui si valuta la possibilità di introdurre strumenti di contribuzione più flessibili, coerenti con una economia in cui l’intelligenza artificiale è parte integrante dei processi produttivi. Alcuni economisti e giuristi suggeriscono che potrebbe rendersi necessario un nuovo paradigma di definizione di lavoro, che tenga conto non solo delle ore lavorate, ma anche della produttività generata dall’uso di tecnologie avanzate. Tali proposte contemplano meccanismi di attribuzione dei contributi basati sull’effettivo valore economico prodotto, o l’introduzione di tasse specifiche sull’uso commerciale di agenti di IA in grado di sostituire attività umane tradizionali, da destinare a sostegno dei sistemi previdenziali.

Sul fronte internazionale, l’Unione Europea ha iniziato a esaminare come le nuove tecnologie influenzino il mercato del lavoro e la protezione sociale dei cittadini, promuovendo studi volti a comprendere se la legislazione attuale sia adeguata a proteggere i lavoratori nell’era digitale. In questo contesto, la questione delle contribuzioni pensionistiche legate alle attività in cui l’IA svolge un ruolo significativo è vista come parte di un insieme più ampio di sfide che includono la sicurezza del reddito, la disoccupazione tecnologica e il ruolo crescente delle piattaforme digitali nei rapporti di lavoro.

Un ulteriore profilo di discussione riguarda il ruolo delle piattaforme di lavoro digitali e dei servizi basati sull’intelligenza artificiale che mediano prestazioni professionali. In questi casi, la piattaforma stessa potrebbe essere considerata un soggetto rilevante ai fini della contribuzione, poiché è tramite la sua infrastruttura che vengono generate opportunità di reddito. Se l’uso di agenti intelligenti è integrato nella piattaforma stessa, si apre la discussione su eventuali obblighi contributivi o fiscali a loro carico, laddove l’automazione genera valore economico significativo.

In definitiva, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività lavorative pone sfide non banali al sistema previdenziale, richiedendo una riflessione approfondita su come misurare il lavoro, come valorizzare il contributo umano e come garantire che i sistemi di welfare restino sostenibili e equi in un’economia sempre più guidata da tecnologie intelligenti. Sebbene al momento la contribuzione pensionistica sia calcolata sulla base del reddito percepito dall’individuo, indipendentemente dall’uso di strumenti di intelligenza artificiale, la crescente diffusione di agenti IA solleva interrogativi che le istituzioni normative dovranno affrontare per mantenere l’equilibrio tra innovazione tecnologica, equità contributiva e sicurezza sociale.

Di Fantasy