Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul caso dei deepfake di Enrico Mentana realizzati all’interno di alcuni servizi di Striscia la Notizia, ammonendo R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. e vietando l’ulteriore utilizzo dei dati personali del giornalista secondo le modalità contestate. Il procedimento è nato da un reclamo presentato dallo stesso Mentana in relazione a filmati nei quali la sua immagine era stata modificata mediante sistemi di intelligenza artificiale e collocata virtualmente nello studio televisivo riconducibile al suo ruolo di direttore del TG La7, mentre gli venivano attribuite dichiarazioni che non aveva mai pronunciato. Il divieto disposto dall’Autorità riguarda il futuro trattamento dei dati secondo queste modalità, mentre resta consentita la conservazione dei materiali qualora sia necessaria per eventuali utilizzi in sede giudiziaria.
Il punto centrale del provvedimento riguarda il rapporto tra finalità satirica e trattamento dei dati personali. R.T.I. aveva sostenuto che i filmati costituissero una parodia e rientrassero quindi nel diritto di satira, evidenziando inoltre la presenza di indicazioni relative all’impiego dell’intelligenza artificiale e alla natura deepfake dei contenuti. Secondo il Garante, tuttavia, il carattere satirico di un programma non rende automaticamente legittima qualsiasi manipolazione digitale dell’identità di una persona. Anche quando un deepfake viene utilizzato per finalità ironiche o creative rimangono applicabili i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, insieme alla necessità di tutelare la dignità dell’interessato.
Nella valutazione dell’Autorità ha avuto un ruolo determinante il livello di realismo dei filmati. L’immagine di Mentana veniva utilizzata nel contesto professionale normalmente associato al giornalista e le dichiarazioni attribuitegli risultavano sufficientemente plausibili da poter essere considerate autentiche da una parte del pubblico. Il Garante ha inoltre rilevato la scarsa percepibilità dell’alterazione e ha ritenuto che gli elementi informativi utilizzati per segnalare la natura artificiale dei contenuti non fossero abbastanza chiari, evidenti e comprensibili per tutti i telespettatori e per gli utenti dei social network.
La questione non riguarda soltanto la trasmissione televisiva originaria. I filmati erano stati pubblicati anche sul sito di Striscia la Notizia, sui relativi canali social e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Alcuni estratti diffusi sui social, secondo quanto emerso nel procedimento, non contenevano indicazioni sufficienti sull’utilizzo del deepfake, rendendo quindi necessario affidarsi alla capacità dell’utente di riconoscere autonomamente la manipolazione. Questo aspetto assume particolare rilievo perché una clip può essere visualizzata senza aver visto l’inizio del programma, essere estratta dal contesto originale e circolare autonomamente attraverso condivisioni e ripubblicazioni.
R.T.I. aveva sostenuto che il pubblico fosse già stato adeguatamente informato. La società aveva richiamato la natura notoriamente satirica di Striscia la Notizia, la presenza di disclaimer e indicazioni nei titoli, nonché ulteriori avvertenze inserite nei contenuti pubblicati online e su Mediaset Infinity. Aveva inoltre evidenziato che il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale non vieta in sé la realizzazione di deepfake e prevede specifici obblighi di trasparenza, con modalità particolari per opere artistiche, creative, satiriche o di fantasia. Secondo l’editore, la combinazione tra il contesto del programma, le dichiarazioni volutamente eccessive attribuite a Mentana e gli avvertimenti presenti avrebbe permesso al pubblico di comprendere la natura artificiale dei filmati.
Il Garante non ha però considerato queste misure sufficienti nel caso concreto. L’Autorità ha accertato una violazione dell’articolo 5 del GDPR, che stabilisce i principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, e dell’articolo 25, relativo alla protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Proprio quest’ultimo riferimento è particolarmente rilevante nel caso dei contenuti generati con intelligenza artificiale, perché implica che le misure destinate a rendere riconoscibile una manipolazione non possano essere aggiunte soltanto in modo marginale o successivo, ma debbano essere considerate nella progettazione stessa delle modalità di produzione e diffusione del contenuto.
Nel procedimento è stata inoltre valutata la differenza tra un contenuto chiaramente caricaturale e una ricostruzione digitale molto realistica. Nel caso di un deepfake sofisticato, volto, voce, espressioni e ambientazione possono essere riprodotti in modo sufficientemente credibile da ridurre la capacità dello spettatore di distinguere immediatamente tra rappresentazione autentica e contenuto sintetico. Per questa ragione la semplice presenza di un’indicazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale non è necessariamente sufficiente: l’avvertenza deve essere effettivamente percepibile nel momento e nel contesto in cui il contenuto viene fruito, tenendo conto anche della possibile circolazione separata di singoli frammenti.
Il provvedimento stabilisce quindi che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella satira non è vietato in quanto tale, ma deve essere compatibile con le regole sul trattamento dei dati personali. Il livello di realismo del deepfake, il contesto nel quale viene utilizzata l’identità dell’interessato, la riconoscibilità della manipolazione e le modalità successive di diffusione diventano elementi da valutare concretamente. Nel caso Mentana, il Garante ha ritenuto che questi requisiti non fossero stati rispettati e ha disposto sia l’ammonimento nei confronti di R.T.I. sia il divieto di continuare a utilizzare i dati del giornalista con le modalità contestate.
